Startup innovative: Cosa succede in caso di crisi?
Startup innovative: che succede in caso di crisi
startup innovative come gestire crisi
E’ noto a tutti che le startup, offrendo un servizio innovativo che potrebbe non incontrare il favore del mercato, hanno un alto tasso di mortalità…
Ma nella pratica, cosa succede nel caso in cui l’impresa sia in crisi, registri perdite e non possa più andare avanti?
Startup innovative: come gestire la crisi
Qualora la startup abbia assunto la forma giuridica della startup innovativa (leggi questo post per sapere quando ciò è possibile), la legge prevede alcune deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare.
La startup è in perdita: come ripianare?
La normativa in materia di startup (art. 25-32 della L. 17 dicembre 2012, n. 221) prevede alcune deroghe al diritto societario. Come noto, qualora si presentino perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, ovvero tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, la società deve:
- Nel primo caso, entro l’esercizio successivo ripianare la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate (art. 2446 e 2482bis c.c.);
- Nel secondo caso, immediatamente ripianare la perdita sciogliendo la società (art. 2447 e 2482ter).
Per le startup innovative, proprio in considerazione del fatto che il primo anno normalmente sono previste “sempre” perdite significative legate alla necessità di sviluppare e produrre il prodotto o servizio innovativo, tale regola viene attenuata:
- Per il primo caso (perdite superiore ad un 1/3), è concesso un periodo più lungo, due anni anziché uno, per ripianare la perdita.
- Per il secondo caso (capitale al di sotto del limite legale), il ripianamento può essere effettuato entro un anno invece che immediatamente, dall’esercizio nel quale tale perdita si verifica.
Cosa succede in caso di fallimento.
E nel caso in cui non si riesca nemmeno nel maggior tempo concesso a far fronte alle perdite e a gestire la crisi?
La legge prevede che la startup innovativa (sia essa una srl o una spa), non è soggetta al fallimento.
Per la liquidazione si osserverà la procedura semplificata prevista dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 (per approfondimenti leggi qui ): essa prevede, per quanto qui interessa, due ipotesi:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- Liquidazione dei beni
La prima è una proposta di pagamento parziale dei debiti (eccetto i privilegiati che devono essere pagati per intero), che deve essere approvata dai creditori e omologata dal tribunale.
La seconda prevede la liquidazione di tutti i beni della startup.
Se vuoi un paragone con gli analoghi istituti della legge fallimentare, la prima procedura è ricalcata sul “concordato preventivo”, la seconda sul fallimento vero e proprio.
In entrambi i casi se viene rispettato l’accordo, si ottiene la definitiva liberazione dai debiti non pagati.
In sintesi
Se la tua impresa ha un alto contenuto di innovazione ed è ragionevole attendersi, almeno il primo anno, più costi che ricavi con conseguenti perdite da riportare nel bilancio, è opportuno scegliere la forma della startup innovativa.
Solo tali società (e fino a quando mantengono i requisiti per l’iscrizione nell’apposito registro della camera di commercio), possono usufruire di alcune deroghe al diritto societario e fallimentare.
Tali deroghe, da un lato consentono di aver più tempo per ripianare le perdite (prima di procedere ad una nuovo versamento di capitale ovvero allo scioglimento della società); dall’altro escludono il fallimento e comportano l’adozione di una procedura più semplificata di liquidazione.
Startup innovative: Cosa succede in caso di crisi?