Corporate Innovation, Startup & Entrepreneurship
Ma nella pratica, cosa succede nel caso in cui l’impresa sia in crisi, registri perdite e non possa più andare avanti?
Qualora la startup abbia assunto la forma giuridica della startup innovativa (leggi questo post per sapere quando ciò è possibile), la legge prevede alcune deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare.
La normativa in materia di startup (art. 25-32 della L. 17 dicembre 2012, n. 221) prevede alcune deroghe al diritto societario. Come noto, qualora si presentino perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, ovvero tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale, la società deve:
Per le startup innovative, proprio in considerazione del fatto che il primo anno normalmente sono previste “sempre” perdite significative legate alla necessità di sviluppare e produrre il prodotto o servizio innovativo, tale regola viene attenuata:
La legge prevede che la startup innovativa (sia essa una srl o una spa), non è soggetta al fallimento.
Per la liquidazione si osserverà la procedura semplificata prevista dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 (per approfondimenti leggi qui ): essa prevede, per quanto qui interessa, due ipotesi:
La prima è una proposta di pagamento parziale dei debiti (eccetto i privilegiati che devono essere pagati per intero), che deve essere approvata dai creditori e omologata dal tribunale.
La seconda prevede la liquidazione di tutti i beni della startup.
Se vuoi un paragone con gli analoghi istituti della legge fallimentare, la prima procedura è ricalcata sul “concordato preventivo”, la seconda sul fallimento vero e proprio.
In entrambi i casi se viene rispettato l’accordo, si ottiene la definitiva liberazione dai debiti non pagati.
Se la tua impresa ha un alto contenuto di innovazione ed è ragionevole attendersi, almeno il primo anno, più costi che ricavi con conseguenti perdite da riportare nel bilancio, è opportuno scegliere la forma della startup innovativa.
Solo tali società (e fino a quando mantengono i requisiti per l’iscrizione nell’apposito registro della camera di commercio), possono usufruire di alcune deroghe al diritto societario e fallimentare.
Tali deroghe, da un lato consentono di aver più tempo per ripianare le perdite (prima di procedere ad una nuovo versamento di capitale ovvero allo scioglimento della società); dall’altro escludono il fallimento e comportano l’adozione di una procedura più semplificata di liquidazione.