Blockchain, Cripto-attività e regolamentazione: le novità di inizio 2020
Blockchain e regolamentazione: facciamo il punto della situazione sul settore blockchain analizzando le novità introdotte ad inizio anno.
In linea con una delle tematiche che ho avviato su Spremute Digitali alla fine del 2018 (clicca qui per rileggere il contributo) e che merita di essere costantemente monitorata e aggiornata, facciamo un punto sulla regolamentazione del settore blockchain alla luce delle novità di inizio anno.
Facendo un breve excursus dello scorso anno, il 2019 si apriva con la conversione in legge del “Decreto semplificazioni” nel quale venivano normate le “tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT – Distributed Ledgers Technology) e gli Smart contract.
Nel frattempo si riuniva per la prima volta il gruppo di esperti che il Ministero dello Sviluppo Economico individuava per collaborare con lo stesso, al fine di individuare una strategia nazionale per lo sviluppo di progetti blockchain e di Intelligenza Artificiale.
A metà dello scorso anno l’Italia acquisiva la Presidenza della European Blockchain Partnership della durata di un anno, da Luglio 2019 a Luglio 2020, insieme a Svezia e Repubblica Ceca.
Infine, al di fuori del territorio nazionale molti paesi hanno dato vita a provvedimenti di carattere regolatorio, dal Giappone alla Russia, dalla Finlandia a Cina, Stati Uniti e Olanda.
Arriviamo finalmente alla prima settimana del 2020 che ci riserva due novità, di cui una nazionale, che proviamo ad approfondire.
Blockchain e regolamentazione: le novità del 2020
La pubblicazione CONSOB a supporto di un regime normativo nazionale
Nel titolo ho utilizzato il termine “cripto-attività” introducendo quanto riportato dalla Consob nel suo rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi pubblicato il 2 Gennaio 2020.
Come recita lo stesso sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il rapporto è il risultato “di un confronto pubblico che ha coinvolto gli operatori di mercato attraverso la pubblicazione, il 19 Marzo scorso, di un documento per la discussione seguito da un public hearing tenutosi il 21 Maggio scorso a Milano presso l’Università Bocconi”.
Lo stesso identifica le “cripto-attività” come “attività diverse dagli strumenti finanziari (…), consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti. Nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi”.
L’obiettivo del rapporto, dichiara la stessa Consob, è quello di “individuare possibili soluzioni normative per disciplinare alcune cripto-attività che non sono assimilabili agli strumenti finanziari, e che pertanto richiedono una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori”.
Le ICO – Initial Coin Offering
Per quanto riguarda le ICO (Initial Coin Offering) dalla consultazione è emerso che “è necessario prevedere che il token oggetto di offerta sia ammesso alla negoziazione in un sistema di scambio di cripto-attività iscritto nel registro tenuto dalla Consob.
Ovvero in un sistema di scambio di cripto-attività avente sede in un Paese diverso dall’Italia purché sia sottoposto ad un regime di regolamentazione e vigilanza che abbia caratteristiche che si pongono in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e purché, in relazione al sistema di scambi medesimo, la Consob abbia stipulato un apposito accordo di cooperazione con la corrispondente Autorità estera competente”.
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Dunque una proposta di soluzione individuata potrebbe arrivare dal fenomeno dell’IEO (Initial Exchange Offering), dove il proponente raccoglie capitali offrendo in vendita i token direttamente sull’exchange al fine di garantire all’investitore maggiore liquidità, ma soprattutto affidabilità e sicurezza.
Alla base di tutto ciò viene espressa l’esigenza di prevedere un registro (soluzione già adottata da altri paesi come il Giappone) al fine di poter identificare il soggetto gestore della piattaforma, che a sua volta dovrà essere in grado di identificare i partecipanti alla stessa.
La stessa soluzione viene proposta per i fornitori di servizi di custodial wallet (servizi di portafoglio digitale) che non svolgono attività di scambio. “Sarebbero quindi istituiti presso la Consob due registri separati: per i “sistemi di scambi di cripto-attività” e per i “fornitori di servizi di portafoglio digitale”.
I soggetti che richiedessero di avvalersi del regime di opt-in per essere registrati come gestori di sistemi di scambi di cripto-attività e che volessero inoltre offrire servizi di custodia e svolgere attività di regolamento, dovrebbero richiedere l’iscrizione anche al registro dei fornitori di servizi di portafoglio digitale, purché essi rispettino i requisiti oggettivi, ai fini dello svolgimento delle due attività, distintamente indicati per le stesse”.
Il Crypto-Currency Act of 2020 negli Stati Uniti
Da oltreoceano il nuovo anno porta un nuovo discussion draft che alcuni membri del congresso statunitense hanno presentato con il nome di Crypto-Currency Act of 2020.
Se dovesse essere votato in legge farebbe chiarezza sulle competenze delle diverse agenzie federali americane sulla base delle tipologie di cripto-asset.
La famosa SEC (Securities and Exchange Commission) continuerebbe a vigilare su quelli che vengono definiti Security token dove il possessore detiene parte del valore di un sottostante creato da una parte terza. Possiamo paragonarlo ad un prodotto finanziario o ad un cripto-titolo.
La CFTC (Commodity Futures Trading Commission) otterrebbe la giurisdizione delle Crypto-commodities, ovvero token di “beni o servizi economici che i mercati trattano senza riguardo per chi ha prodotto i prodotti o servizi” e che hanno una qualche forma di fungibilità sostanziale o totale.
Infine la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) otterrebbe il controllo sulle criptovalute o token che includano “rappresentazioni della valuta degli Stati Uniti o derivati sintetici che poggiano su una blockchain o un registro crittografico decentralizzato”.
Dovrebbe conservare, dunque, un registro pubblico di tutte le licenze, certificazioni e registrazioni necessarie per creare, emettere o scambiare risorse digitali.
Credit
- https://www.mise.gov.it/
- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
- http://www.consob.it/
- https://www.gazzettaufficiale.it/
- https://www.securities.io/
- Photo by André François McKenzie on Unsplash
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