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Startup innovative: qualche consiglio sullo statuto – 2° parte

startup statuto

In un articolo di qualche tempo fa abbiamo esaminato alcune parti dello statuto “standard” previsto per le Startup innovative (che da qualche tempo possono essere costituite anche senza notaio). In particolare abbiamo visto le possibili opzioni per:

  • work for equity
  • aumenti di capitale
  • quote di partecipazione e diritti speciali dei soci

Anche altre parti dello statuto meritano un breve approfondimento, vediamo quali.

Startup innovative: approfondiamo lo statuto

#1. Trasferimento delle quote (art. 9)
Lo statuto delle Startup innovative prevede due opzioni, utili nel caso in cui si proceda alla vendita della maggioranza del capitale sociale a tutela della minoranza, ovvero a garanzia del socio entrante.
La prima (art. 9.1.1), detta anche clausola di “tag along” o “patto di accodamento”, conferisce ai soci di minoranza il diritto di vendere le proprie quote insieme al pacchetto di maggioranza e alle stesse condizioni economiche.
Questo al fine di salvaguardare due interessi del socio di minoranza che sono:
a) Uscire dalla società nel caso in cui cambi il socio di controllo (obbligando il terzo acquirente ad acquistare anche le proprie quote).
Si pensi al caso in cui venga fondata una startup insieme ad un amico (che, in quanto ideatore del progetto, si riserva la quota di maggioranza), il quale decide poi di vendere la propria quota ad altri (che il socio di minoranza non conosce e verso i quali avrebbe poco potere): in tal caso il socio di minoranza, quando ancora l’eventualità non si è verificata, si riserva la possibilità di uscire dalla società, se uscirà anche il cofondatore.
b) L’altro interesse è prettamente economico: la cessione delle quote di maggioranza in genere avviene ad un prezzo maggiore del valore effettivo, in considerazione del fatto che tali quote garantiscono il controllo della società.
La clausola in questione impone all’acquirente di pagare lo stesso valore anche per le quote di minoranza (ovvero, conduce ad una “condivisione” tra i soci uscenti, del premio di maggioranza).
La seconda (art. 9.1.2), detta anche clausola di “drag along” o di trascinamento, attribuisce al socio di maggioranza il diritto di vendere insieme alle proprie quote, anche quelle dei soci di minoranza.
Questa clausola, dettata evidentemente nell’interesse del socio di maggioranza, ha lo scopo di garantire al nuovo entrante che acquisisce il controllo della società, la possibilità di avere le mani libere ovvero di non avere come socio (seppur di minoranza) un soggetto che non conosce.
Il socio di minoranza infatti, conserva diritti di controllo che possono essere molto “invasivi” e qualora la sua quota sia superiore a un terzo del capitale, a volte detiene anche il potere di “bloccare” operazioni straordinarie che richiedono secondo lo statuto, maggioranze particolarmente qualificate per essere autorizzate dall’assemblea dei soci.
Sempre nello stesso articolo compaiono altre possibili varianti:

  • Il divieto di trasferimento (art. 9.2): ovviamente incompatibile con quelle precedentemente esaminate;
  • Il diritto di prelazione (art. 9.3): nel caso in cui uno dei soci intenda vendere le proprie quote, impone di proporre la vendita, alle stesse condizioni agli altri soci: se questi accettano, la vendita deve essere fatta a loro. In caso contrario può essere perfezionata a favore del terzo che aveva fatto un’offerta di acquisto;
  • La clausola di gradimento: subordina la vendita delle quote al gradimento dei soci (o una maggioranza di essi) oppure al rispetto di determinate condizioni. Ovviamente nel caso in cui al socio non venga consentito di vendere le quote, gli spetterà il diritto di recedere dalla società (con la conseguenza che la società stessa dovrà liquidare la quota al socio uscente, secondo le norme del codice civile, e questo potrebbe portare ad un esborso di denaro significativo).

 
#2. Modalità di adozione della decisione dei soci (art. 14)
Un altro articolo da esaminare riguarda le modalità di adozione delle decisione dei soci.
Oltre al classico voto assembleare, è consentito anche il voto mediante consultazione scritta (ovvero non in presenza), fatta eccezione per le decisioni più importanti (modifica oggetto sociale, riduzione del capitale per perdite etc)
Nello statuto viene disciplinata la procedura da seguire, in sintesi la proposta di voto viene inviata con firma digitale da un socio agli altri con le motivazioni: i soci devono comunicare il proprio voto tramite posta certificata.
Si tratta di una procedura abbastanza farraginosa, che elimina la possibilità di discutere la proposta, ma che può essere utile per le decisioni più semplici e quando i soci sono pochi oppure molto “affiatati”.
 
#3. Amministrazione della società (art. 19) – dimissione di un membro del Consiglio di amministrazione
La norma in questione, oltre a prevedere come opzionale la possibilità di nominare amministratore anche un soggetto che non sia un socio (art. 19.4), prevede la possibilità (art. 19.9) di far decadere l’intero consiglio di amministrazione nel caso in cui cessino dalla carica uno o più amministratori.
La norma serve a garantire che la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta sempre in modo unitario (se cessa uno, devono essere riconfermati tutti), in considerazione del fatto che esso costituisce un gruppo, una squadra: se strada facendo un membro esce dalla squadra, essa deve essere cambiata tutta insieme.
 
Nello statuto delle Startup innovative sono previste altre parti “opzionali”, ad esempio in materia di emissione di obbligazioni, oppure in tema di recesso, che richiederebbero anch’esse un’attenta valutazione.
Spero che questo articolo e il precedente, abbiano fornito alcune prime indicazioni.
Resta valido il consiglio, in caso di dubbi, di far assistere la questione da un avvocato esperto di diritto societario 🙂

Startup innovative: qualche consiglio sullo statuto – 2° parte

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