Il diritto ad essere dimenticati. Il diritto all'oblio e alla riservatezza
In un’epoca come la nostra dove il web è il raccoglitore di informazioni, sembra esserci sempre più il bisogno di una tutela del diritto alla riservatezza.
In un’epoca come la nostra, in cui Facebook ci ripropone ogni mattina scottanti e talvolta spiacevoli ricordi e Google conserva le prove persino dei nostri articoli scritti come cronisti del giornale scolastico al liceo, appare sempre più bisognoso di tutela il diritto alla riservatezza in una delle sue molteplici e rilevanti sfaccettature.
Il diritto alla privacy, infatti, ha come naturale corollario il diritto all’oblio, inteso come il diritto dell’individuo ad essere dimenticato. Naturalmente si fa riferimento a fatti e circostanze che siano stati oggetto di cronaca in passato e che non siano più di rilevante interesse.
L’applicazione e l’esercizio del Diritto all’Oblio
Elementi fondamentali alla base dell’esercizio del diritto all’oblio sono pertanto il trascorrere del tempo ed il disinteresse per i fatti e la notizia.
La tutela del diritto all’oblio, deve sempre mirare ad impedire che fatti già resi di pubblico dominio possano essere rievocati e riportati alla ribalta nonostante l’esaurimento delle finalità connesse all’informazione.
Ciò si scontra tuttavia con la realtà del web, posto che in rete le informazioni rimangono disponibili indipendentemente dal trascorrere del tempo.
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Il caso Google Spain
Una clamorosa decisione giurisprudenziale in materia è stata presa nel 2014 dalla Corte di Giustizia Spagnola nel caso Google Spain.
La Corte ha formalmente riconosciuto come meritevole di tutela l’interesse del soggetto ad eliminare dagli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine che ospitano contenuti pregiudizievoli, anche in ragione del significativo lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della notizia.
La tutela deve essere garantita anche nel caso in cui la pagina internet indicizzata contenente l’informazione, non venga rimossa dal sito sorgente e pertanto, sia pure con alcune difficoltà in più, il sito rimanga comunque raggiungibile dagli utenti.
In altri termini, il motore di ricerca può essere obbligato alla rimozione dei dati personali anche se i siti sorgente non li hanno rimossi ed alla deindicizzazione del contenuto presente nella pagina che non si ritiene rilevante, anche se il contenuto non è più presente online.
Il caso italiano di diritto alla riservatezza
Anche i giudici di casa nostra si sono cimentati con la delicata tematica (sentenza n.ro 13161/2016).
Nel caso concreto la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che
“… la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale “on line”, di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 d.lg. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione “on line” di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla notizia stessa.”
In definitiva i Giudici della Suprema Corte riconoscono il diritto all’oblio già dopo il trascorrere di due anni dalla vicenda, a ribadire che la definizione dell’oblio è in effetti una questione complessa e il requisito del trascorrere del tempo non è predeterminabile.
Di conseguenza si rende comunque necessaria la valutazione dell’attualità della notizia e soprattutto, dell’aggiornamento della stessa.
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In conclusione…
Nonostante gli sforzi della giurisprudenza, il web, con la sua memoria d’elefante, resta un luogo insidioso, all’interno del quale è particolarmente arduo riuscire a far rispettare the right to be left alone.
Chissà però che la crescente sensibilità verso la problematica e la crescita dell’attenzione mediatica rispetto all’argomento non consenta anche un incremento nell’irrogazione di provvedimenti d’urgenza e nell’applicazione di dure sanzioni agli spregiudicati redattori e direttori in cerca di click.
Il diritto ad essere dimenticati. Il diritto all'oblio e alla riservatezza