Startup innovative: qualche consiglio sullo statuto
Come abbiamo già raccontato in un altro post, il legislatore ha emanato negli ultimi tempi numerosi provvedimenti volti a stimolare la nascita e a favorire lo sviluppo delle c.d. Startup.
Alcuni di questi provvedimenti hanno portata generale (si vedano le norme sulle Srl semplificate, applicabili a tutte le nuove imprese), altri invece sono specificamente destinati alle Startup (secondo la definizione della legge; per approfondire clicca qui)
Di particolare interesse sono le norme sullo statuto: infatti le Startup innovative, oltre a godere di una normativa speciale e di favore, come abbiamo visto in un altro post, possono essere costituite attraverso una statuto “standard” (potete leggerlo qui), che comprende molte opzioni utili per questa tipologia di imprese.
Lo statuto, che in teoria può essere compilato scegliendo tra varie “opzioni” predefinite senza l’ausilio del notaio o di un professionista, in pratica contiene molte parti di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. E la scelta di una opzione piuttosto che di un’altra comporta notevoli conseguenze dal punto di vista giuridico e operativo.
Cerchiamo di vederne alcune.
Lo statuto delle startup innovative: quali opzioni scegliere?
- Conferimenti: work for equity (art. 5.2.2)
Lo statuto prevede che i conferimenti del capitale sociale, oltre ad essere eseguiti in denaro, possono essere eseguiti “anche nelle forme indicate negli arti. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazioni, fideiussioni bancarie, anche in garanzie di prestazione di servizi, prestazioni d’opera ecc.)“
Quindi si può prevedere espressamente che in luogo del denaro, il cofondatore della società possa conferire “prestazioni d’opera” o “di servizi”: in questo consiste il c.d. Work for equity, cioè la possibilità di conferire il proprio lavoro e di ottenere in cambio le quote della società.
Ovviamente la prestazione deve essere stimata (deve essere attribuito un valore economico, ad esempio alla realizzazione di un software) e a tutela dei terzi, il suddetto valore deve essere assicurato tramite una polizza di assicurazione o una fidejussione.
- Aumenti di capitale: (art. 6.4 e 6.5)
Probabilmente ogni startupper sogna di ricevere finanziamenti da venture capital, però pochi si preoccupano di garantirsi, tramite lo statuto o patti parasociali, alcuni diritti di controllo o di governo dell’impresa anche nel caso dell’ingresso di nuovi soci.
Gli articoli sull’aumento di capitale servono proprio a questo.
È possibile, infatti destinare gli aumenti di capitale solo a terzi oppure (a garanzia dei soci fondatori) prevedere a favore dei soci stessi la facoltà non solo di sottoscrivere l’aumento (ovvero versare altro denaro a titolo di conferimento), ma anche di ricevere quote della società in misura non proporzionale (ad esempio er ogni euro conferito, ricevo una quota pari a due euro di capitale sociale) al proprio conferimento.
In questo modo, ad esempio, i soci fondatori di una Startup possono mantenere in tutto o in parte la propria quota di capitale (ad esempio la quota che consente il controllo della società stessa), versando una somma di denaro inferiore a quella conferita dai nuovi soci finanziatori.
- Quote di partecipazione e diritti speciali dei soci (art. 8.1.2 e 8.5)
Quote non proporzionali al conferimento possono essere attribuite non solo in occasione degli aumenti di capitale, ma anche in sede di costituzione (ovvero alla nascita della società): a condizione che tale clausola sia inserita nello statuto (art. 8.1.2).
Oltre a ciò è possibile prevedere anche nel nostro ordinamento, come già accade nel mondo anglosassone, particolari diritti in capo ai soci fondatori, sia in tema di diritto di voto (ad esempio attribuendo un capitale più alto del conferimento, con conseguente potere di voto in misura più che proporzionale rispetto al capitale versato), sia in tema di amministrazione (ad esempio attribuendo ad uno o più soci fondatori il diritto di nominare un amministratore; ovvero il potere di autorizzare alcune operazioni straordinarie)
Anche in questo caso occorre inserire l’apposita clausola (art. 8.6.1. e 8.6.2) dello statuto, indicando i limiti dei particolari poteri prescelti.
Lo statuto delle Startup innovative in conclusione
Molte altre parti dello statuto meriterebbero attenzione, in particolare torneremo a parlare del trasferimento delle quote (vedi articolo alla fine del testo).
È’ importante comprendere che lo statuto delle Startup innovative, anche se standardizzato, contiene molte opzioni importanti sia per la gestione dell’impresa sia per l’evoluzione della società: occorre conoscere il significato delle diverse opzioni in modo approfondito, al fine di garantire ai soci fondatori quanti più vantaggi possibili anche nel caso in cui, in un momento successivo alla costituzione, subentrino altri soci.
Leggi anche la 2° parte di Startup Innovative: qualche consiglio sullo statuto
Startup innovative: qualche consiglio sullo statuto