Equity Crowdfunding: a che punto siamo?
Con la pubblicazione della delibera Consob 18592 del 26 Giugno 2013, pubblicata in data 12 Luglio 2013 in Gazzetta Ufficiale, venne introdotta per la prima volta all’interno del nostro sistema giuridico e fiscale la fattispecie dell’Equity Crowdfunding.
La normativa originaria ha subito una recente modifica con la delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016.
Cosa si intende per equity crowdfunding?
Spieghiamo in poche e semplici parole in cosa consiste il meccanismo dell’Equity Crowdfunding: le startup e le PMI che sono qualificate come innovative (iscritte nelle rispettive sezioni del registro delle imprese) possono cercare capitali per finanziare la propria crescita e il proprio sviluppo presso alcuni portali web (certificati e iscritti all’apposito albo della Consob).
Il portale web, gestito da persone con comprovata professionalità in ambito di innovazione, svolge la funzione di intermediario e di garante tra le startup e/o PMI innovative e un pool di investitori privati.
Non voglio dilungarmi nel descrivere punto per punto la normativa, ma voglio soffermarmi su quello che, a mio avviso, è il più ostico.
Originariamente l’articolo 24 rubricato “Condizioni relative alle offerte su portali” recitava così:
Ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, il gestore (del portale web) verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all’articolo 25, comma 5, del decreto.
Con le recenti modifiche il legislatore ha provveduto ad integrare le figure che costituiscono il 5% aggiungendo la seguente locuzione:
…o da investitori a supporto dell’innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
- aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.
Sia quando avevo letto la normativa originaria che quando, adesso, mi sono approcciato alle suo successive modifiche, questo punto mi ha suscitato subito enormi perplessità.
La ratio alla base di questa norma è senza ombra di dubbio la seguente: la presenza, seppure di una piccola percentuale (il 5%), di investimento da parte di soggetti che sono investitori professionali o che hanno una comprovata esperienza (e notevoli interessi), dovrebbe costituire una garanzia per i piccoli risparmiatori circa la bontà del progetto.
In my humble opinion, seppur effettuata al fine di salvaguardare i risparmiatori, questa norma andrebbe stralciata dal regolamento, per due motivazioni:
- non ho mai nascosto il disappunto per alcune dinamiche all’interno dell’ecosistema startup italiano, dove molto spesso la meritocrazia lascia il posto ad accordi e spartizioni non sempre nell’interesse delle startup.
Per tale motivo il legare seppur in minima parte l’investimento alle realtà professionali individuate dalla normativa potrebbe essere un freno a quella che a mio parere è senza ombra di dubbio la migliore forma per lo sviluppo dell’ecosistema delle startup e PMI innovative; - l’onere di garantire la “finanziabilità” dei progetti andrebbe trasferito totalmente a carico del portale, il quale avrebbe così il compito di valutare nel merito, e non solamente dal punto di vista formale, tutti gli aspetti del business model delle startup e delle PMI innovative.
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Conclusioni. Equity crowdfunding, tiriamo le somme
Nel complesso ritengo che la norma sull’Equity Crowdfunding sia ben strutturata e secondo me, nei prossimi anni, vedremo uno sviluppo molto importante in materia di Crowdfunding.
L’unico auspicio che porto con me è quello che venga rivista la normativa sulle PMI innovative e venga esteso l’esonero da bollo e imposte anche a loro (oltre che alle startup innovative).
Provate a immaginare infatti cosa accadrebbe nel caso in cui una PMI innovativa venga finanziata da una pluralità di soggetti, che entrano a far parte del capitale sociale dell’azienda andando a perfezionare una moltitudine di atti di acquisto di quote societarie… Ci sarebbero migliaia di euro che finirebbero nelle casse delle camere di commercio…
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Equity Crowdfunding: a che punto siamo?