Corporate Innovation

Il contratto di sviluppo di un sito web: piccola guida pratica

Roberto Alma Pubblicato: 28 Settembre 2016

contratto di sviluppo sito web

Proseguiamo la nostra rubrica “legale”, parlando del contratto di sviluppo di un sito web.
Occupandomi, quotidianamente, di assistenza legale ad imprese attive nel settore dell’informatica, molto spesso mi trovo a dover redigere o anche solo esaminare dei contratti per siti web.
Ho già affrontato la tematica sia da un punto di vista generale, parlando degli aspetti principali da considerare, sia affrontando la questione dell’utilizzo di librerie open source (es. jQuery).
In questo post, invece, voglio fornire una piccola guida pratica, cercando di esaminare sia le posizioni del committente, sia quelle dello sviluppatore.


Di seguito vedremo le checklist per il Committente e lo sviluppatore

 
Checklist per il committente:
  • Previsione di un termine per la consegna;
  • Penale per ritardata consegna;
  • Trasferimento di tutti i diritti di proprietà intellettuale al Committente;
  • Preventiva approvazione delle specifiche tecniche del sito;

 

Checklist per lo sviluppatore:
  • Disciplinare le modalità di collaudo del Sito;
  • Limitare la garanzia dell’originalità dell’Opera, escludendo le librerie open source;
  • Decorrenza dei termini di consegna, dal momento della ricezione dei contenuti da parte del Committente;
  • Prevedere un cronoprogramma dettagliato con relativi termini di pagamento;

 

Le check-list del contratto di sviluppo

A) Se siamo i Committenti.
La previsione di un termine per la consegna dell’opera, con annessa clausola penale, assolve a due importanti funzioni:

L’approvazione preventiva delle specifiche tecniche è un adempimento essenziale: l’obiettivo è quello di determinare un parametro oggettivo alla cui stregua valutare la completezza del sito che vi verrà consegnato.
Evitate di utilizzare concetti troppo generici!
Delle buone specifiche tecniche dovrebbero prevedere:

Da ultimo, vi suggerisco di inserire una clausola con la quale lo sviluppatore, al momento della ricezione del corrispettivo pattuito, vi trasferisce automaticamente tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera realizzata. Sembra una clausola ovvia, ma gran parte dei contenziosi nascono proprio in relazione a questa ipotesi.
B) Se siamo gli Sviluppatori
In questo caso, la posizione è ovviamente diversa. Altri sono gli elementi ai quali fare riferimento.
Sarebbe opportuno, come indicato sopra, prevedere una disciplina analitica delle modalità di realizzazione, ad esempio, definendo un cronoprogramma delle fasi di realizzazione.
Nel cronoprogramma, ad esempio, si potrebbe definire:

Il cronoprogramma dovrebbe determinare gli intervalli temporali tra una fase e la successiva. Nel contratto si potrebbe specificare che, in applicazione dell’art. 1460 c.c., lo sviluppatore potrà rifiutarsi di procedere con la fase successiva, in caso di mancato pagamento del corrispettivo previsto per la corrente fase.
Laddove siano richiesti input del Committente (es. testi e/o immagini), specificare che i termini di ciascuna fase decorreranno dalla ricezione del relativo materiale.
Sarebbe, inoltre, opportuno definire le modalità di collaudo, in modo tale che, laddove il Committente non partecipi e/o non avanzi particolari richieste, l’Opera si intenda accettata senza riserva alcuna.
In questo contesto, la previsione di specifiche tecniche dettagliate potrà anche andare a vantaggio dello sviluppatore, in quanto si andrà a limitare la possibilità del Committente di effettuare contestazioni e si avrà un riferimento oggettivo per valutare la completezza del lavoro svolto.
Infine, invito sempre a precisare l’eventuale utilizzo di librerie Open Source (es. jQuery) e/o componenti di terze parti (es. temi CSS) e le relative condizioni di licenza. Occorre evitare possibili lamentele del Committente, in merito al fatto che il Sito non potrebbe essere al 100% di sua esclusiva titolarità.
Stay tuned!